Iper ammortamento 2017

Guida alle novità

L’articolo 1, commi 9 e seguenti, della Legge n. 232/2016, meglio nota come “Legge di Bilancio 2017”, ha istituito una nuova misura di maggiorazione del 150% da applicare agli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo scorso, spiega che il beneficio si concretizza nell’introdurre una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0”. Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

Va rimarcato che, detta maggiorazione, è rivolta solo ai titolari di reddito d’impresa, mentre ne sono esclusi gli esercenti arti e professioni che, invece, possono usufruire del super ammortamento.

InterconnessioneLa Circolare n. 4/E, anche in tema di iper ammortamenti, richiama alcuni chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, in materia di super ammortamenti.

In particolare, viene ancora precisato che dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150%, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. In altri termini, il documento di prassi evidenzia che la maggiorazione del 150%, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, così come previsto dall’articolo 102, comma 1, del Tuir. Nei fatti, quindi, uno dei requisiti per godere dell’agevolazione è l’entrata in funzione del bene.

A differenza del super ammortamento, questa non è la sola condizione per fruire dell’iper ammortamento. Infatti, l’altra condizione è quella della “interconnessione” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica, il bene deve entrare attivamente nella catena del valore dell’impresa.

In assenza di questo requisito, l’iper ammortamento non può essere applicato, mentre rimane ferma la possibilità di usufruire del super ammortamento.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che nello stesso periodo d’imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (quali software, sistemi IT ed attività di system intergation), il valore di acquisizione di detti beni da portare in ammortamento è maggiorato del 40%.

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:

  • il bene possiede requisiti per l’adesione;
  • il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.

La norma, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio. Pertanto, il software può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

Le caratteristiche che deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso” – Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Ambito temporale – La maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione, compete per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il documento di prassi chiarisce che, solo al verificarsi di entrambe le condizioni, i beni risultano ammissibili sia al super ammortamento che all’iper ammortamento, se effettuati nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018.

Circa il momento di effettuazione rilevante ai fini dell’agevolazione, la circolare richiama le disposizioni generali della competenza, previsti dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo le quali le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà.

Come novità, invece, vengono approfondite le disposizioni riguardanti la maggiorazione per i beni acquisiti fino al 30 giugno 2018. Non vi sono problemi particolari in merito ai beni acquisiti in proprietà, dato che la sussistenza delle citate condizioni sono agevolmente individuabili così come la documentazione giustificativa come, per esempio, copia dell’ordine, bonifici, ecc.

Per i beni acquisiti in leasing e per quelli realizzati in economia o in appalto, l’individuazione risulta difficoltosa.

Con riguardo ai beni in leasing, la salvaguardia delle condizioni sopra citate si avvera se:

  1. viene sottoscritto entro il 31 dicembre 2017, il relativo contratto di leasing da entrambe le parti;
  2. avviene il pagamento di un maxicanone entro detta data in misura almeno pari al 20 % della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

In tal caso, l’agevolazione spetta per i contratti di locazione finanziaria per i quali il momento di effettuazione dell’investimento si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Per ciò che concerne i contratti di appalto, l’estensione temporale del super ammortamento al 30 giugno 2018, si concretizza:

  1. se il contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti entro il 31 dicembre 2017;
  2. se sia avvenuto il pagamento di acconti, entra detta data, di almeno il 20 per cento del costo complessivo previsto nel contratto.

In tale ipotesi, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ma entro il 30 giugno 2018.

La maggiorazione spetta anche per i lavori in economia, purché i lavori siano iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, osservando sempre i criteri di competenza, anche se i lavori risultano ultimati alla data di cessazione dell’agevolazione.

Trattandosi di beni costruiti internamente, “salta” la prima condizione, vale a dire l’accettazione dell’ordine da parte del venditore. Tuttavia, nel caso di beni realizzati in economia, l’estensione può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2017, risultino sostenuti costi pari almeno al 20 % dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2018.

Per ulteriori precisazioni ed approfondimenti sulla normativa è possibile fare riferimento alla Gazzetta Ufficiale.